Lamentele che in passato sono giunte forti alle orecchie del
Garante della Privacy che già nel 2006
ha stabilito dei principi di comportamento per i professionisti di questo
campo, ma anche per coloro che agiscono direttamente quali possono essere
banche, finanziarie e concessionari di servizi pubblici.
Il problema riguarda soprattutto le modalità con cui questi
professionisti cercano i debitori e con loro entrano in contatto sollecitando il pagamento con modi che
talvolta possono essere considerati invasivi.
Il garante sottolineò dunque la necessità che chiunque metta
in atto procedure di recupero crediti non debba adottare comportamenti che
ledano la riservatezza e la dignità personale nel
raccogliere informazioni. La stessa autority aveva potuto riscontrare prassi per il recupero stragiudiziale scorrette in tal senso giungendo quindi
alla determinazione di linee guida nell’espletamento di quest’attività.
In particolare non
è possibile comunicare informazioni sensibili ,quali quelle relative a un debito non onorato, a persone
che non sono direttamente interessate, siano esse amici , parenti o familiari.
Non si può ricorrere a forme di pressione quali l’invio di
sms oppure di telefonate pre-registrate perché alla cornetta potrebbe non
rispondere il debitore. E per lo stesso motivo non è ammissibile affiggere
avvisi di mora in prossimità dell’abitazione del debitore, ne si può considerare lecita la prassi delle visite sul luogo di lavoro o al domicilio.
Tra le forme di pressione lesive della privacy ricadono
anche tutte quelle comunicazioni postali che in qualsiasi modo lasciano capire
il contenuto della comunicazione da quanto scritto sulla busta.
Vietate dunque tutte quelle diciture tipicamente usate in
questi casi, l’addetto al recupero dei crediti potrà trattare solo quei dati
indispensabili all’individuazione del soggetto.
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